Sicurezza sul lavoro: speciale fine autocertificazione - Convenzione Tecsial - DVR grauito iscritti ODCEC

Sicurezza sul lavoro: speciale fine autocertificazione - Convenzione Tecsial - DVR grauito iscritti ODCEC

Giovedì 23 Maggio 2013

Gent.mo Collega,

nell’ottica di fornire le dovute informazioni utili per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito un breve riepilogo dei nuovi adempimenti obbligatori per TUTTI GLI Studi anche con un solo dipendente a decorrere dal 1° giugno 2013.

Fine dell’autocertificazione: dal 1 giugno 2013 anche per gli Studi che occupano meno di 10 lavoratori (quindi anche con un solo lavoratore ed anche se apprendista o tirocinante, con contratto a termine o di tipo flessibile) diventa obbligatorio dover redigere il Documento di Valutazione dei Rischi a termine della valutazione dei rischi fermi restando tutti gli obblighi già oggi esistenti. Non è più consentita l’autocertificazione. Il DVR deve avere la data certa attraverso la firma congiunta del datore di lavoro, RLS, Medico competente e Rspp.

Il Ministero del Lavoro con interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha ribadito che anche le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il DVR applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

Pertanto gli Studi al di sotto dei 10 lavoratori che hanno già redatto il DVR a seguito della valutazione dei rischi, anche non seguendo le procedure standardizzate, potranno mantenere tale DVR se la situazione interna non si è modificata.

Utilizzo delle procedure standardizzate: alcuni Studi Professionali, erroneamente, ritengono di utilizzare le allegate procedure standardizzate con una semplice compilazione dei propri dati. Si ricorda che le procedure standardizzate sono solo uno schema da poter seguire nella valutazione dei rischi e conseguente redazione del DVR ma che non è possibile ritenere di aver ottemperato agli obblighi aggiungendo i propri dati a tale modello. Quello delle procedure standardizzate è solo un modello da poter seguire ed adattare secondo la propria realtà aziendale. Compilare solo con i propri dati tale modello è sicuramente causa di applicazione delle sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza.

Ciò premesso si rappresentano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo a seconda delle specifiche realtà degli Studi, tutti gli adempimenti obbligatori con nota esplicativa per ognuno di essi.

Obbligo anche con un solo lavoratore.

 

OBBLIGHI:

        Nomina RSPP per datori di lavoro. Chi ha già frequentato il Corso secondo il DM 16.01.1997 della durata di 16 ore non è tenuto a frequentare tale corso secondo l’Accordo Stato Regioni; Chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di lavoro dovrà farlo con durata da 16 ore;

Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00;

        Nomina Addetto alle emergenze: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 10.03.1998 della durata da 4 ore;

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;

        Nomina Addetto al Primo soccorso: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 388 della durata di 12 ore ed aggiornamento ogni 3 anni per parte pratica di 4 ore;

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;

        Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del nominativo all’Inail. Obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Nessun aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00; mancata comunicazione all’Inail € 500,00.

        Lavoratori: tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo determinato, devono frequentare un corso di formazione composto da 4 ore di parte generale e da 4 ore di parte specifica. Tale attività DEVE essere preceduta da comunicazione all’Ente Bilaterale di appartenenza dell’azienda e firmatario del CCNL applicato.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;

        Valutazione dei rischi e redazione del Documento di valutazione dei rischi: tutti gli Studi Professionali devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate se hanno fino a 10 dipendenti. Il DVR deve essere firmato dal Titolare dello Studio datore di lavoro, RSPP, Medico competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è obbligatorio e non può più essere utilizzata l’autocertificazione.

Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00;

        Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno. Obbligo di garantire tale gestione delle emergenze per tutte le attività anche con un solo lavoratore.

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;

        Medico Competente: obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente, partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori dello Studio  per i quali necessita (se utilizzano VDT per oltre 20 ore la settimana, MMC, ecc.) devono essere sottoposti a visita medica il giorno dell’assunzione e poi periodicamente (indicativamente una volta all’anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile (tirocinanti, collaborazione continuativa e coordinata).

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata sorveglianza sanitaria;

        Utilizzo dei DPI da parte di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne prevede l’obbligo devono avere la consegna dei DPI e sono obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la sola consegna ma deve accertarsi che il personale li utilizza.

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00;

        Misure di prevenzione e protezione: tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie secondo la valutazione dei rischi devono essere “applicate” in azienda. Ogni misura di prevenzione e protezione non attuata comporta una sanzione (per es  mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, mancata verifica periodica degli impianti elettrici, ecc.).

        Sanzione: somma delle varie violazioni accertate.

        Impianti elettrici: tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione periodica (5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero.

Sanzione: ammenda fino a € 1.800,00;

A seconda della tipologia di attività svolta nei singoli Studi e della situazione reale presente al loro interno si potrà rendere necessario procedere ad altri adempimenti.

Alla luce del Piano Programmatico delle attività di vigilanza per l’anno 2013 già in attuazione vi invitiamo a voler dare massima attuazione alla presente comunicazione al fine di evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni che, si ricorda ancora, si sommano per ognuna delle violazioni.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani, al fine di consentire agli Iscritti di ottemperare gratuitamente a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 e specificatamente l’obbligo di redigere il DVR dal 1 giugno 2013, ha apposita convenzione di assistenza tecnica ed informativa in materia di sicurezza sul lavoro con la Tecsial, società leader in materia di sicurezza sul lavoro.

La convenzione prevede tra l’altro, per venire incontro alle esigenze dei Colleghi, l’assunzione gratuita del ruolo di Rspp esterno da parte di Tecnico della Tecsial.  Ciò consente al Titolare dello Studio di non frequentare il prescritto Corso di formazione della durata di 16 ore.

La Tecsial garantirà gratuitamente a tutti gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani i seguenti servizi:

       Nomina RSPP esterno;

       Formazione tutti i lavoratori secondo Accordo Stato Regioni per rischio basso;

       Formazione dell’addetto alle emergenze e Primo soccorso;

       Formazione RLS;

       Valutazione dei rischi e redazione del DVR;

       Piano di emergenza interno;

       Verbali di nomina

Vi invitiamo, pertanto, per ogni dubbio o chiarimento ad inviare una mail a info@tecsial.it ovvero contattare i seguenti referenti tecnici e commerciali della Tecsial che forniranno il loro contributo informativo in modo assolutamente gratuito:

       Stefania        Corriere        347 7078126

       Agata           Parenza        339 3301480

       Mirko           Messinese     342 3611903

 Buon lavoro

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